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Cosa cambia nella stesura della relazione tecnica dei progettisti

All'interno del decreto legge n.63 in vigore dal 6 giugno, vi è una modificazione per quanto riguarda l'operato del progettista. La variazione riguarda l'articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 2005 in vigore al 8 ottobre e successiva modifica del del 29/12/2006, in materia di relazione tecnica, eccitamenti e ispezioni. Come stabilito nel precedente articolo, progetto e realizzazione finale dell'edificio devovo risultare conformi con la relazione tecnica redatta dal progettista nel rispetto delle successive varianti e comprensiva di attestato di qualificazione energetica dell'edificio realizzato, affermata dal direttore dei lavori e presentata al comune di competenza contestualmente alla fine dei lavori. Con la sostituzione del comma 1 dell'articolo 8, i progettisti devono riportare nella relazione tecnica, nell'ambito delle rispettive competenze edili, i calcoli e le verifiche del progetto il consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che rispondono alle prescrizioni per il contenimento del consumo energetico e il conseguente deposito presso il comune di competenza insieme alla dichiarazione di inizio di lavori complessivi o specifici. Se l'intervento riguarda solamente la sostituzione del generatore di calore con portata termica inferiore a 50 kw, la relazione tecnica di progetto è definita in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica. In caso di nuova costruzione la relazione tecnica deve riportare i termini di fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'installazione dei sistemi alternativi, comprovati con esempi teorici e dimostrativi. Le modificazioni riguardano anche l'operato delle regioni in termini di controllo sugli impianti e di provvedimenti al miglioramento che il decreto dispone in materia di flessibilità con l'utilizzo di soluzioni alternative per evitare costi onerosi al sistema energetico regionale, con semplificazioni sia per la manutenzione e il controllo degli impianti termici. La variazione dell'articolo 8, prevede una possibilità di occupazione, data dall'individuazione da parte delle province e le regioni autonome di soggetti per le attività di ispezione sugli impianti termici, con la conseguente formazione e aggiornamento professionale.

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