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Obbligatorio l’Attestato di prestazione energetica

Le disposizioni sull'Eco-bonus pubblicate nel decreto-legge del 4 giugno 2013, n.63 in Gazzetta Ufficiale, entrano in vigore dal 6 giugno. Il testo prevede una serie di agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, con la conseguente certificazione, da esibire e richiedere al momento della vendita o affitto dell'immobile a partire dal 1° luglio 2013. Come si enuncia nell’art.1, l’emanazione del decreto pone rimedio all’infrazione alla procedura in materia di certificazione energetica e di informazione al pubblico al momento di trasferimenti e locazioni aperta da parte della Commissione Europea nei confronti dell’Italia il 18 ottobre 2006, per il mancato recepimento della direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002. L'attestato adesso nominato APE, ovvero Attestato di prestazione energetica, era già legge in ambito di contrattazione per la compravendita di immobili e presenta con il decreto in vigore l'inserimento di vincoli e sanzioni. L'inserimento sul decreto legge, agevola la diffusione di certificazioni valide, convalidate dall'inizio dei lavori, per la durata temporale di dieci anni. La certificazione apposta nei contratti di compravendita e locazione deve essere corredata da una clausola per la dichiarazione dell’avvenuto ricevimento della documentazione comprensiva dell’attestato, consegnato all’acquirente o al conduttore, che va ad aggiungersi al permesso di costruire, e al certificato di abitabilità. Le sanzioni previste per la mancata dotazione dell’attestato, ricadono sul proprietario dell’immobile in caso di vendita, per il diritto dell'acquirente alla restituzione del prezzo versato ed al risarcimento dei danni subiti, sia patrimoniali, che morali. Non solo privati e costruttori ma anche le attività commerciali e di comunicazione, come le agenzie immobiliari dovranno esporre l’identificativo e la classe di prestazione energetica, che può riferirsi a più unità immobiliari e può essere prodotta per la medesima destinazione d'uso, o se presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale ed estiva. Il rischio per il costruttore o proprietario è l’estensione dell’art. 15, comma 7, del d.lgs. n. 192 del 2005 che prevede una sanzione a partire dai 3.000 ai 18.000 euro. La violazione dell’obbligo sanziona anche chi omette nell'annuncio di compravendita o locazione diffuso nei mezzi di comunicazione, i parametri di prestazione energetica dai 500 euro e non superiore a 3.000 euro. La sanzione prevista per i proprietari di un immobile in affitto che omettono i parametri è punita con una sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro. Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro.

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